L’assicurazione invalidità

L’AI è un’assicurazione obbligatoria a livello nazionale. Sono assicurate tutte le persone che risiedono o esercitano un’attività lucrativa in Svizzera.

Lo scopo dell’assicurazione invalidità è garantire il sostentamento agli assicurati che diventano invalidi o che sono minacciati di diventarlo, applicando il principio «priorità dell’integrazione sulla rendita». L’obiettivo principale dell’AI è provvedere affinché le persone con danni alla salute possano, per quanto possibile, conseguire un reddito sfruttando la propria capacità al guadagno. Solo se non è possibile creare o ripristinare la capacità al guadagno di una persona mediante provvedimenti d’integrazione, si valuta se questa abbia diritto a una rendita AI.

L’invalidità costituisce la condizione di diritto necessaria per poter beneficiare di una prestazione AI. Si parla di invalidità quando l’incapacità al guadagno – totale o parziale – è presumibilmente permanente o di lunga durata. L’invalidità è causata da un danno alla salute fisica, psichica o mentale, a sua volta dovuto a un’infermità congenita, a una malattia o a un infortunio.

Altre assicurazioni

Oltre all’assicurazione invalidità, esistono altre assicurazioni che, in determinate situazioni, versano prestazioni ai lavoratori salariati.

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni tutela i salariati dalle conseguenze mediche, economiche e immateriali degli infortuni e delle malattie professionali.

L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie tutela in caso di malattia, maternità e infortunio, purché le spese non siano già coperte da un’assicurazione contro gli infortuni. L'assicurazione malattie si fa carico delle spese legate alla diagnosi o alla cura di una malattia e delle sue conseguenze e fornisce prestazioni nell’ambito della prevenzione, delle infermità congenite e della maternità.

L’assicurazione contro la disoccupazione versa prestazioni in caso di disoccupazione, lavoro ridotto, perdita di lavoro dovuta a condizioni meteorologiche e insolvenza del datore di lavoro.

Le prestazioni complementari (PC) all'AVS/AI forniscono un sostegno se le rendite e gli altri redditi non sono sufficienti a coprire il fabbisogno vitale. Il diritto a queste prestazioni è soggetto alla condizione che le spese annuali riconosciute superino il reddito ammissibile. Si dividono in due categorie: la PC annuale e il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità. Le persone possono averne diritto se hanno diritto a una rendita AVS, a una rendita AI, a un assegno per grandi invalidi o se ricevono un'indennità giornaliera dall'AI da almeno sei mesi.