Per «reddito con invalidità» s’intende il reddito dalla propria attività lucrativa che una persona con un danno alla salute, dopo eventuali provvedimenti d’integrazione, potrebbe ancora conseguire esercitando un’attività ragionevolmente esigibile su un mercato del lavoro equilibrato.
Per determinare il reddito con invalidità viene utilizzato il reddito ragionevolmente esigibile che l’assicurato consegue effettivamente dopo l’insorgenza del danno alla salute o, se l’assicurato non svolge più nessuna attività lucrativa esigibile, un reddito ipotetico.
Il rapporto tra il reddito con invalidità e il reddito senza invalidità serve a determinare il grado d'invalidità in base al quale viene calcolato l'eventuale diritto a una rendita AI.
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