Gli uffici AI, istituiti all’inizio degli anni 1990 con la 3a revisione AI, trattano i casi sottoposti loro: eseguono il rilevamento tempestivo, stabiliscono e verificano i provvedimenti d’intervento tempestivo, esaminano il diritto alle prestazioni, decidono e accompagnano i provvedimenti d’integrazione o di reintegrazione, determinano il grado d’invalidità e di grande invalidità ed emanano decisioni concernenti le prestazioni concesse. Hanno inoltre il compito d’informare l’opinione pubblica sulle condizioni assicurative.
Gli uffici AI sono istituti cantonali di diritto pubblico. Poiché la loro costituzione è di competenza cantonale, sono organizzati in modo diverso a seconda del Cantone. Oltre agli uffici AI presenti uno per Cantone, vi è anche l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero. L’ufficio AI di un Cantone è competente per gli assicurati che vivono in questo Cantone.
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