Per «attività ragionevolmente esigibile» si intende l’attività lucrativa che il paziente potrebbe ancora svolgere dopo l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione e tenendo conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro. La misura in cui un’attività lucrativa è ancora ragionevolmente esigibile dipende da criteri oggettivi (p. es. le limitazioni dovute alla disabilità). Il fatto che una persona disabile eserciti effettivamente o meno l'attività ragionevolmente esigibile è irrilevante per il calcolo del reddito d'invalido.
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