Sono ragionevolmente esigibili soltanto i provvedimenti sanitari che non mettono in pericolo la vita e la salute e che comportano un rischio trascurabile ("operazione di routine", nessun elevato rischio di narcosi ecc.).
Di regola i provvedimenti diagnostici o terapeutici sono ragionevolmente esigibili se non presentano un rischio particolare o non costituiscono una grave lesione dell’integrità personale dell’assicurato.
In linea generale l’esigibilità dei provvedimenti va valutata nel singolo caso, in quanto si devono considerare sia le circostanze oggettive che quelle soggettive.
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