Una volta ricevuta la richiesta, l’ufficio AI esamina se le condizioni per il diritto a prestazioni dell’AI siano adempiute. A tal fine si procura tutte le informazioni necessarie per accertare le condizioni di salute dell'assicurato, la sua situazione di formazione e lavorativa o le sue mansioni consuete non remunerate. Un gruppo interdisciplinare composto da specialisti dell’integrazione professionale, del collocamento e dei centri di accertamento, da collaboratori specializzati nonché da medici del servizio medico regionale (SMR) partecipa all’accertamento e alla procedura decisionale. L’ufficio AI collabora con le altre assicurazioni sociali e private interessate.
L’AI può concedere aiuti in capitale a un assicurato invalido, che, grazie alle sue esperienze e competenze, è in grado di avviare, riprendere o ampliare un’attività lucrativa indipendente che gli consentirebbe di realizzare un reddito considerevolmente superiore ri a quello che realizzerebbe in un rapporto di lavoro dipendente. L’aiuto in capitale puo anche essere concesso se si rendono necessarie trasformazioni aziendali a causa dell’invalidità. Di regola, l’aiuto in capitale è assegnato sotto forma di prestito a interesse rimborsabile.
Un assicurato ha diritto a un rimborso forfettario per l’acquisto di un apparecchio acustico, se presenta una perdita uditiva e grazie all’apparecchio può comunicare molto più facilmente con l’ambiente circostante. L’importo forfettario, che copre i costi per la protesizzazione con un apparecchio acustico di tipo semplice e adeguato, viene versato direttamente all’assicurato. Per i minorenni e i casi di rigore sono previste disposizioni speciali.
Un medico specialista in otorinolaringoiatria (ORL) riconosciuto dall’AI deve accertare la perdita uditiva e formulare la diagnosi. A seconda dell’esito dell’esame medico viene accordato un importo forfettario per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari o biauricolari.
Opuscolo 4.08 – Apparecchi acustici dell’AI
Apparecchi acustici dell’AVS e dell'AI
Informazioni dell’UFAS sul rimborso degli apparecchi acustici
Si considera grande invalida una persona che, a causa di un danno alla salute, necessita dell’aiuto permanente di terzi o di sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita (vestirsi, svestirsi, alzarsi, sedersi, mangiare ecc.) o, anche la persona assicurata maggiorenne che vive al proprio domicilio e dipende in modo regolare e duraturo di un accompagnamento nelle attività della vita quotidiana. Anche gli assicurati con un grave danno agli organi sensori possono avere diritto a un assegno per grandi invalidi. Quest’ultimo è un importo mensile versato dall’AI con il quale la persona interessata o la sua famiglia possono finanziare (interamente o in parte) il sostegno necessario.
Se nella fase iniziale di un rapporto di lavoro (periodo d’introduzione) il paziente non è ancora in grado di fornire le prestazioni che ci si potrebbero attendere da lui, o se il suo rendimento non è ancora costante come quello dei dipendenti senza danno alla salute, il datore di lavoro può ricevere un assegno per il periodo d’introduzione per non più di 180 giorni. L’assegno corrisponde al massimo al salario lordo mensile dell’assicurato e non può superare l’importo massimo dell’indennità giornaliera dell’AI. Esso include i contributi sociali del datore di lavoro.
Tutte le persone che risiedono o esercitano un’attività lucrativa in Svizzera sono di norma affiliate obbligatoriamente all’AI. L’obbligo assicurativo si applica anche agli apolidi e ai rifugiati.
I cittadini svizzeri nonché quelli di Stati dell’UE o dell’AELS che lasciano la Svizzera e risiedono in uno Stato al di fuori dell’UE o dell’AELS, possono aderire facoltativamente all’AI, a determinate condizioni. Per ulteriori informazioni sull’assicurazione facoltativa si rimanda al relativo promemoria.
L’AI è un’assicurazione obbligatoria a livello nazionale il cui scopo è garantire il sostentamento degli assicurati che diventano invalidi. L’obiettivo principale dell’assicurazione invalidità è provvedere affinché le persone con un danno alla salute possano, per quanto possibile, conseguire un reddito esercitando un’attività lucrativa. Solo dopo aver esaminato tutte le possibilità d’integrazione, si valuta il diritto a una rendita.
Per l’AI non è determinante l’incapacità al lavoro nella professione o nelle mansioni consuete svolte in precedenza, bensì la questione se si possa ragionevolmente esigere dal paziente un’altra attività professionale (la cosiddetta «attività alternativa»).
Per «attività ragionevolmente esigibile» si intende l’attività lucrativa che il paziente potrebbe ancora svolgere dopo l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione e tenendo conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro. La misura in cui un’attività lucrativa è ancora ragionevolmente esigibile dipende da criteri oggettivi (p. es. le limitazioni dovute alla disabilità). Il fatto che una persona disabile eserciti effettivamente o meno l'attività ragionevolmente esigibile è irrilevante per il calcolo del reddito d'invalido.