Si parla di incapacità al guadagno, se, anche dopo aver concluso un trattamento medico o un’integrazione esigibili, a un paziente rimangono possibilità di guadagno limitate per tutte le attività a causa di problemi di salute. Una persona incapace al guadagno non è più in grado di garantirsi un reddito da attività lucrativa o lo è solo parzialmente.
L’entità dell’incapacità al guadagno è stabilita dall’ufficio AI (v. «Grado d’invalidità»).
L’incapacità al lavoro e l’incapacità al guadagno indicano due concetti differenti.
Esempio
Un muratore non può più esercitare la sua attività precedente a causa di problemi di schiena. Di conseguenza, come muratore è incapace al lavoro al 100 %. Dal punto di vista medico, però, è possibile che sia completamente capace al lavoro esercitando un'altra attività, fisicamente meno pesante. Se svolgendo una nuova attività realizza un reddito equivalente a quello precedente, egli è incapace al lavoro al 100 % come muratore, ma non è incapace al guadagno. Non risulta quindi nessuna invalidità.
Si constata un’incapacità al lavoro quando, a causa di problemi di salute, un paziente non è più in grado – del tutto o in parte – di svolgere il proprio lavoro nella professione attuale o esercitata da ultimo oppure le proprie mansioni consuete.
La capacità al lavoro residua (eventualmente in un'altra attività professionale, la cosiddetta «attività alternativa») va definita sulla base di condizioni quadro quali ad esempio il carico massimo sopportabile, la necessità di evitare il lavoro notturno o di stare in piedi/seduto nonché il maggior bisogno di pause.
L’«incapacità al lavoro» e l’«incapacità al guadagno» indicano due concetti differenti.
Esempio
Un muratore non può più esercitare la sua attività precedente a causa di problemi di schiena. Di conseguenza, come muratore è incapace al lavoro al 100 %. Dal punto di vista medico, però, è possibile che sia completamente capace al lavoro esercitando un'altra attività, fisicamente meno pesante. Se svolgendo una nuova attività realizza un reddito equivalente a quello precedente, egli è incapace al lavoro al 100 % come muratore, ma non è incapace al guadagno. Non risulta quindi nessuna invalidità.
Durante l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione l’AI versa indennità giornaliere destinate a garantire il sostentamento degli assicurati e dei membri della loro famiglia. In determinati casi eccezionali (ad es. nessuna perdita di guadagno dovuta all’invalidità, riscossione di una rendita), l’AI non concede nessuna indennità giornaliera.
L’AI ha un’ indennità giornaliera «ordinaria» e un’ indennità giornaliera «durante la prima formazione professionale» a cui si applicano condizioni e basi di calcolo diversi. Nel caso della prima formazione professionale, il diritto nasce all'inizio della formazione, mentre nel caso degli altri provvedimenti d’integrazione il diritto nasce a partire dai 18 anni.
Le persone senza attività lucrativa ricevono un’indennità per le spese supplementari che devono sostenere per l’assistenza a persone bisognose di cure durante l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione.
Opuscolo 4.02 – Indennità giornaliere dell’AI
Se l’AI ha provveduto al collocamento del paziente presso un datore di lavoro, quest’ultimo può percepire un’indennità per sopperire all’aumento dei contributi nella previdenza professionale obbligatoria e nell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia. L’indennità in questione è concessa se il paziente ridiventa incapace al lavoro a causa della malattia preesistente nell’arco di tre anni e il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi fino all’insorgere della nuova incapacità al lavoro. Le assenze per malattia in questo caso devono durare almeno 15 giorni di incapacità totale di lavoro per anno civile. L’indennità è versata a partire dal 16° giorno.
vedere in aggiunta:
Per «infermità congenite» si intendono le malattie esistenti a nascita avvenuta. La sola predisposizione a una malattia non è considerata infermità congenita. Il momento in cui l’infermità è accertata non ha importanza.
Nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 20 anni, l’AI si fa carico di tutti i provvedimenti sanitari necessari alla cura dell’infermità congenita, a prescindere dalla capacità al guadagno di cui disporranno in futuro. A partire dal compimento del 20° anno di età, il finanziamento dei provvedimenti sanitari spetta all’assicurazione malattie. Le malattie riconosciute come infermità congenite, per le quali sussiste un diritto a prestazioni dell’AI, sono elencate in un’ordinanza.
I provvedimenti d’intervento tempestivo hanno lo scopo di permettere
I principali provvedimenti d’intervento tempestivo sono:
Nel periodo dell’obbligo scolastico, a partire da 13 anni compiuti:
Dopo il periodo dell’obbligo scolastico, per giovani e adulti:
Affinché siano concessi provvedimenti d’intervento tempestivo, è indispensabile inoltrare una richiesta di prestazioni AI.
Opuscolo 4.12 - Consulenza finalizzata all’integrazione, rilevamento e intervento tempestivi
È considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata, insorta a causa di un’infermità congenita, di una malattia o di un infortunio.
Un’invalidità sussiste se sono adempiute tre condizioni: un danno alla salute, un’incapacità al guadagno o di svolgere le mansioni consuete (p. es. nell’economia domestica) permanente o di lunga durata e un nesso causale tra il danno alla salute e l’incapacità al guadagno (sono esclusi i motivi estranei all’invalidità, quali ad esempio fattori psicosociali).