I concetti principali dell’assicurazione invalidità

Perizie mediche

Le perizie mediche sono il punto di incontro tra medicina e applicazione del diritto. Esse vengono ordinate quando il caso è particolarmente complesso. In presenza di comorbidità, bisogna determinare quali danni alla salute abbiano quali ripercussioni e se il suo paziente abbia diritto a prestazioni dell’AI e, se del caso, in che misura. Per chiarire tali questioni e prendere una decisione in merito, la perizia medica deve fornire all’AI delle basi utilizzabili. Essa svolge pertanto un ruolo fondamentale ne processo, dalla richiesta di prestazioni AI fino alla decisione.

Con l’”Ulteriore sviluppo dell’AI”, la procedura per l’allestimento delle perizie mediche è stata migliorata. Per l’attribuzione dei mandati peritali, l’assicurazione e l’assicurato devono nei limiti del possibile accordarsi sulla scelta del mandatario. Anche le perizie bidisciplinari sono ormai attribuite con il metodo aleatorio (come avveniva già per le perizie pluridisciplinari) e soltanto a coppie di periti o a centri peritali abilitati. Inoltre, per avere una maggiore trasparenza nei confronti degli assicurati, i colloqui tra il perito e l’assicurato sono registrati su supporto audio e le registrazioni acquisite agli atti. Gli uffici AI tengono un elenco pubblico con indicazioni sui periti da essi incaricati. Per garantire la qualità delle perizie, i requisiti per le qualifiche professionali di cui devono disporre i periti medici sono definiti a livello di ordinanza. Infine è stata istituita una commissione extraparlamentare indipendente incaricata di sorvegliare l’abilitazione dei centri peritali, la procedura di allestimento delle perizie e i risultati delle perizie mediche.

Diverse società mediche hanno pubblicato linee guida per la redazione di perizie mediche:

Posto di lavoro protetto

Per «posto di lavoro protetto» si intende un posto di lavoro nel mercato del lavoro secondario, in cui si tiene conto del limitato rendimento dei singoli lavoratori. Di regola, per poter essere assunti nel mercato del lavoro secondario occorre beneficiare di una rendita AI, anche solo parziale.

Preavviso

Dopo aver svolto tutti gli accertamenti necessari, l’ufficio AI invia un preavviso sulla decisione in materia di prestazioni che l’AI intende prendere al paziente e alle altre assicurazioni eventualmente coinvolte, che possono esprimersi sulla decisione prevista entro 30 giorni («obiezione»).

Il paziente può far pervenire il suo parere per iscritto all’ufficio AI oppure esprimersi nell’ambito di un colloquio personale. I colloqui personali si svolgono presso l’ufficio AI e il loro contenuto è riportato in un verbale che deve essere firmato dall’assicurato. Tutte le altre parti possono esprimersi solo in forma scritta. Sia il paziente che le altre parti hanno il diritto di consultare gli atti.

Vedi anche: «Ricorso» e «Decisione»

Prestazione accessoria

Le indennità giornaliere, l’indennità per spese di custodia e d’assistenza e l’indennità per spese di viaggio sono prestazioni accessorie ai provvedimenti d’integrazione, ossia versate a complemento di essi. Il diritto viene esaminato in base al tipo di prestazione e alla situazione specifica del paziente e può quindi variare da un caso all’altro.

Opusculo 4.05 – Rimborso delle spese di viaggio nell’AI
Opuscolo 4.02 – Indennità gironaliere dell’AI

Prestazioni dell'AI

Le prestazioni dell’AI devono

  • prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità mediante provvedimenti d’integrazione adeguati, semplici e appropriati;
  • compensare le conseguenze economiche permanenti dell’invalidità (perdita parziale o totale di reddito) mediante un’adeguata copertura del fabbisogno vitale;
  • aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita autonoma e responsabile;
  • incentivare i datori di lavoro ad assumere persone disabili.

Vedi anche: «L’assicurazione invalidità» / «Prestazioni dell’AI»
Opuscolo 4.01 – Prestazioni dell’assicurazione invalidità (AI)

Prima formazione professionale

Se il vostro paziente non ha ancora esercitato alcuna attività lucrativa, né concluso una formazione professionale per motivi di salute, l’AI si assume le spese supplementari che egli deve sostenere a causa della sua disabilità durante una prima formazione professionale.

Sono considerati «prima formazione professionale»:

  • La preparazione mirata a una prima formazione professionale
  • La formazione professionale di base secondo la Legge federale sulla formazione professionale LFPr (attestato federale di capacità (AFP), certificato federale di formatione pratica (CFP)
  • Le scuole di formazione generale
  • Le formazioni di livello terziario (scuole universitarie, alte scuole)
  • La preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto (avviamenti professionali AI et formazioni pratiche INSOS)
  • Altre formazioni professionali che portano a qualifiche professionali

Primo pilastro

In Svizzera esiste una rete molto fitta di assicurazioni sociali che offre protezione alla popolazione. Il sistema svizzero di sicurezza sociale si basa su tre pilastri: la previdenza statale, la previdenza professionale e la previdenza individuale. L’assicurazione invalidità (AI) e l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) costituiscono, insieme alle prestazioni complementari, il primo pilastro, ovvero la previdenza statale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Priorità dell’integrazione sulla rendita

Secondo questo principio occorre in primo luogo fare tutto il possibile per mantenere o reintegrare le persone nel mercato del lavoro (provvedimenti professionali). Solo dopo aver esaminato tutte le possibilità d’integrazione, si valuta il diritto a una rendita.

I provvedimenti d’integrazione possono essere esaminati anche durante il versamento di una rendita se si può presumere che il suo paziente abbia il potenziale per reintegrarsi. Se si può quindi supporre che la capacità di guadagno possa essere migliorata con provvedimenti adeguati.

Procedura

Dopo aver ricevuto la richiesta, l’ufficio AI verifica se siano adempiute le condizioni per il diritto a prestazioni AI. A tal fine si procura tutte le informazioni necessarie per i relativi accertamenti, i quali riguardano tutte le prestazioni dell’AI e non solo quella richiesta dall’assicurato.

Vedi anche: «L’assicurazione invalidità» / «Procedure nell’AI»
Opuscolo 4.06 – Procedura nell’AI

Profilo di integrazione orientato alle risorse (PIR)

Sotto la guida dell’associazione Compasso, i datori di lavoro (Unione svizzera degli imprenditori), il corpo medico (Federazione dei medici svizzeri) e la Confederazione (Ufficio federale delle assicurazioni sociali) hanno messo a punto il profilo di integrazione orientato alle risorse (PIR). Questo strumento, gratuitamente accessibile su Internet, permette di coordinare al meglio i requisiti di un posto di lavoro con le possibilità d’impiego limitate per motivi di salute di un lavoratore. Il datore di lavoro e il lavoratore definiscono i requisiti professionali necessari per il posto di lavoro e il medico valuta la situazione dal punto di vista del paziente. Attraverso il profilo online, tenendo conto delle limitazioni dovute a motivi medici, i tre attori provvedono a che venga trovato o adeguato un posto di lavoro che corrisponda sia alle possibilità del lavoratore che alle esigenze del datore di lavoro. Con questo nuovo strumento si intende anche mettere a disposizione di persone parzialmente invalide posti di lavoro a tempo parziale.

Vedi «Certificato medico»

Protezioni dei dati

La legge federale sulla protezione dei dati (LPD) protegge la personalità e disciplina i diritti delle persone i cui dati sono oggetto di trattamento. Si applica al trattamento di dati da parte di persone private – e quindi anche di studi medici e cliniche private – e dell’Amministrazione federale, ma anche, ad esempio, di casse malati e di assicuratori infortuni. Per i medici la LPD non genera di fatto nessun obbligo supplementare, in quanto essi sottostanno già all’obbligo del segreto professionale.

Provvedimenti d’integrazione professionale

I provvedimenti d’integrazione professionale dell’AI mirano a ripristinare, conservare o migliorare la capacità di guadagno del vostro paziente. Comprendono:

Opuscolo 4.09 - Provvedimenti d’integrazione professionale dell’AI

Provvedimenti di reinserimento per adulti

I provvedimenti di reinserimento sono tesi a preparare alla reintegrazione nel mondo del lavoro o all’attuazione di provvedimenti professionali. Sono destinati in particolare alle persone invalide o minacciate da un’invalidità che necessitano di un provvedimento a bassa soglia per stabilizzare la personalità nonché stabilizzare e potenziare la propria capacità di presenza, di adattamento al processo lavorativo ecc.

Rientrano tra i provvedimenti di reinserimento:

  • i provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale;
  • i provvedimenti di occupazione.

Provvedimenti di reinserimento per giovani

I provvedimenti di reinserimento per i giovani sono provvedimenti a bassa soglia che mirano a raggiungere una capacità di presenza e un rendimento tali da permettere loro di partecipare a provvedimenti professionali dell’AI o di usufruire di un’offerta adeguata del settore della formazione professionale (p. es. formazione professionale di base o formazione transitoria) o dell’assicurazione disoccupazione (p. es. semestre di motivazione).

Sono destinati ai giovani assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità di età inferiore a 25 anni, che hanno concluso la scuola dell’obbligo e non hanno ancora esercitato un’attività lucrativa.

Provvedimenti professionali

L’AI agisce in base al principio «priorità dell’integrazione sulla rendita», ragion per cui, per ogni richiesta di prestazioni, verifica di propria iniziativa se sia possibile e opportuno attuare provvedimenti d’integrazione professionale. I provvedimenti professionali mirano a ristabilire, mantenere o migliorare la capacità al guadagno di un paziente. Pertanto si deve tener conto della sua età, del suo grado di sviluppo nonché delle sue capacità e inclinazioni.

Esistono i provvedimenti professionali seguenti:

Opuscolo 4.09 - Provvedimenti d’integrazione professionale dell’AI

Provvedimenti ragionevolmente esigibili

Sono ragionevolmente esigibili soltanto i provvedimenti sanitari che non mettono in pericolo la vita e la salute e che comportano un rischio trascurabile ("operazione di routine", nessun elevato rischio di narcosi ecc.).

Di regola i provvedimenti diagnostici o terapeutici sono ragionevolmente esigibili se non presentano un rischio particolare o non costituiscono una grave lesione dell’integrità personale dell’assicurato.

In linea generale l’esigibilità dei provvedimenti va valutata nel singolo caso, in quanto si devono considerare sia le circostanze oggettive che quelle soggettive.

Provvedimenti sanitari (d’integrazione)

I provvedimenti sanitari servono a curare le infermità congenite e a migliorare la capacità al guadagno. Il diritto ai provvedimenti sanitari per il trattamento delle infermità congenite esiste fino all'età di 20 anni. Il diritto ai provvedimenti sanitari finalizzati all’integrazione può esistere a certe condizioni fino all'età di 25 anni. Dopo di che, l'assicurazione malattia è responsabile della copertura dei costi delle misure mediche.