Il rapporto medico, destinato all’ufficio AI, contiene informazioni dettagliate sullo stato di salute del paziente, le diagnosi pronunciate e le possibili cure nonché raccomandazioni sul modo di procedere futuro. Per la stesura del rapporto medico esistono diversi moduli predefiniti.
Se l’ufficio AI dispone già di informazioni e rapporti medici, può anche porle in maniera meno formale domande individuali e specifiche sul Suo paziente.
Un rappresentante legale è una persona il cui potere di rappresentare un’altra persona si fonda non su una procura (p. es. nei confronti di un avvocato) bensì sulla legge. Il rappresentante legale può intraprendere gli atti necessari in nome e per conto del rappresentato (p. es. genitori per i propri figli minorenni o curatori).
Per «reddito con invalidità» s’intende il reddito dalla propria attività lucrativa che una persona con un danno alla salute, dopo eventuali provvedimenti d’integrazione, potrebbe ancora conseguire esercitando un’attività ragionevolmente esigibile su un mercato del lavoro equilibrato.
Per determinare il reddito con invalidità viene utilizzato il reddito ragionevolmente esigibile che l’assicurato consegue effettivamente dopo l’insorgenza del danno alla salute o, se l’assicurato non svolge più nessuna attività lucrativa esigibile, un reddito ipotetico.
Il rapporto tra il reddito con invalidità e il reddito senza invalidità serve a determinare il grado d'invalidità in base al quale viene calcolato l'eventuale diritto a una rendita AI.
Se il Suo paziente lavora in misura inferiore a quanto sarebbe ragionevolmente esigibile da lui, gli viene computato un reddito ipotetico dell’attività lucrativa. Questa espressione designa il reddito che il Suo paziente potrebbe conseguire se sfruttasse pienamente la sua capacità al guadagno (residua).
Per «reddito senza invalidità» si intende il reddito che un assicurato molto probabilmente conseguirebbe, considerato l'insieme delle circostanze, se non fosse diventato invalido. Di regola esso è determinato sulla base dell’ultimo salario percepito.
Il grado di invalidità viene calcolato in base al rapporto tra il reddito con invalidità e il reddito senza invalidità, e determina l'eventuale diritto a una rendita AI.
L’obiettivo di una rendita d’invalidità (rendita AI) è compensare le conseguenze economiche permanenti dell’invalidità (perdita parziale o totale di reddito) mediante un’adeguata copertura del fabbisogno vitale. Una rendita può essere concessa solo se i provvedimenti d’integrazione non sono stati efficaci o lo sono stati solo in parte. L’importo della rendita AI è stabilito in base al grado d’invalidità e, a partire dall’introduzione del sistema di rendite lineare il 1° gennaio 2022, in base alla quota percentuale di una rendita intera.
Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali seguenti:
Grado d’invalidità | Quota percentuale |
49 % 48 % 47 % 46 % 45 % 44 % 43 % 42 % 41 % 40 % | 47,5 % 45 % 42,5 % 40 % 37,5 % 35 % 32,5 % 30 % 27,5 % 25 % |
Se il grado d’invalidità è inferiore al 40 %, non si ha diritto ad alcuna rendita AI.
Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità.
Se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera.
Quest’ultimo nasce al più presto nel momento in cui l’assicurato è stato incapace al lavoro per almeno il 40 % in media durante un anno senza notevole interruzione e se, alla fine di quell’anno, è incapace al guadagno per il 40% o più.
Secondo le regole della garanzia dei diritti acquisiti, alcune rendite verranno ancora determinate in quarti di rendita in base al vecchio sistema (grado di invalidità di almeno il 40%: quarto di rendita, di almeno il 50%: mezza rendita, di almeno il 60%: tre quarti di rendita, di almeno il 70%: rendita intera) e continuano ad esistere in questa forma (cfr. sistema di rendite lineare).
Esempi per il calcolo della rendita nel sistema di rendite lineare attuale:
Reddito senza invalidità – reddito con invalidità = perdita di guadagno / perdita di guadagno in percento del reddito senza invalidità = grado d’invalidità
Esempio 1 (caso fittizio: Grado d’invalidità tra 40-50%)
Reddito senza invalidità: CHF 38’400.-
Reddito con invalidità: CHF 21'600.-
Perdita di guadagno: CHF 16'800.-
Grado d’invalidità: 43.75% → arrotondato 44%
Diritto alla rendita: 35% di una rendita intera (v. Tabella sopra)
Esempio 2 (caso fittizio: Grado d’invalidità superiore al 50%)
Reddito senza invalidità: CHF 72’900.-
Reddito con invalidità: CHF 35’100.-
Perdita di guadagno: CHF 37’800.-
Grado d’invalidità: 51.85% → arrotondato 52%
Diritto alla rendita: 52% di una rendita intera
Esempio 3 (caso fittizio: Grado d’invalidità maggiore di 70%)
Reddito senza invalidità: CHF 52'000.-
Reddito con invalidità: CHF 10'000.-
Perdita di guadagno: CHF 42’000.-
Grado d’invalidità: 80.77% → arrotondato 81%
Diritto alla rendita: 100% di una rendita intera
Il diritto alla rendita viene riveduto al fine di adeguarlo alla situazione attuale (p. es. nel caso di un miglioramento o peggioramento delle condizioni di salute del Suo paziente). L’adeguamento delle prestazioni può determinarne un aumento o una riduzione. Gli uffici AI verificano regolarmente le rendite correnti in vista di possibili adeguamenti.
A partire dal 1° gennaio 2022, una revisione ha luogo solo se il cambiamento comporta una modifica del grado di invalidità di almeno 5 punti percentuali.
I beneficiari di prestazioni dell’AI sono soggetti all’obbligo di informare. Essi sono tenuti a comunicare al competente ufficio AI ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche che può incidere sul diritto alle prestazioni.
Una comunicazione è necessaria in particolare nei casi seguenti:
Dalla sua entrata in vigore, il 1° gennaio 1960, la LAI è stata sottoposta a sette revisioni. Questo ha permesso ai decisori politici di adeguare di volta in volta l’AI alle condizioni quadro e agli obiettivi a livello sociale, finanziario e politico.
L’ultima riforma dell’assicurazione invalidità è la revisione di legge «Ulteriore sviluppo dell’AI». Essa prevede di estendere le misure volte a evitare l’insorgere di un’invalidità e a rafforzare l’integrazione, in particolare per i bambini, i giovani e le persone affette da malattie psichiche, e mira principalmente a intensificare l’accompagnamento degli interessati La riforma «Ulteriore sviluppo dell’AI» è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.
Ulteriori informazioni sulle revisioni precedenti dell’AI sono disponibili all’indirizzo https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/iv/reformen-revisionen.html.
Per ricevere prestazioni dell’AI i pazienti devono inoltrare una richiesta presso l’ufficio AI del loro Cantone di domicilio. Per le persone che non risiedono in Svizzera è competente l’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero.
Contrariamente alla comunicazione ai fini del rilevamento tempestivo, la richiesta di prestazioni AI può essere inoltrata solo dal paziente o dal suo rappresentante legale o da terzi che lo assistono regolarmente o che ne hanno durevole cura. L’assicurato deve firmare di proprio pugno la richiesta.
Dopo aver eseguito tutti gli accertamenti per il diritto alle prestazioni di un paziente, l’ufficio AI notifica a quest’ultimo la sua decisione. Il paziente o le parti interessate (p. es. altre assicurazioni coinvolte) che non sono d’accordo con la decisione possono inoltrare ricorso per iscritto entro 30 giorni presso il tribunale delle assicurazioni del Cantone di domicilio. Tuttavia, prima della decisione l’ufficio AI emana un preavviso in cui annuncia le sue decisioni.
Se un paziente non solleva obiezioni sul preavviso dell’AI e le altre parti non prendono posizione entro il termine stabilito, l’ufficio AI emana una decisione. Se, invece, il paziente o le parti formulano obiezioni, l’ufficio AI deve pronunciarsi in merito e tenerne conto nella decisione.
Gli uffici AI valutano il diritto a una riformazione professionale se, a causa di un danno alla salute esistente o imminente, l’assicurato non può più svolgere la sua attività precedente o può farlo solo in parte.
L'obiettivo è quello di offrire al paziente una formazione mirata in un nuovo campo di attività o un'opportunità di lavoro retribuito.
Una comunicazione di rilevamento tempestivo mira a far sì che si contatti quanto prima l’AI nel caso in cui una persona sia diventata incapace al lavoro o sia minacciata di esserlo a causa di un danno alla salute. Può concernere anche i minorenni a partire dai 13 anni e i giovani adulti a rischio di invalidità fino al compimento dei 25 anni e che non hanno ancora esercitato un'attività lavorativa. L’obiettivo è consentire all’AI di fornire consulenza il più rapidamente possibile, affinché la persona in questione non perda il posto e/o mantenga la propria capacità al lavoro.
Se una persona presenta un’incapacità al lavoro ininterrotta, senza che si possa prevedere il momento in cui rientrerà al lavoro, o se esistono segnali di minaccia di inabilità al lavoro, è opportuno procedere a un rilevamento tempestivo. Questi possono essere molteplici per le persone con disturbi psicologici e possono includere ad esempio un rendimento ridotto, cambiamenti comportamentali o problemi psicosociali.
Sono legittimati ad effettuare la comunicazione:
Prima di effettuare la comunicazione, si deve sempre informare la persona interessata. Tuttavia, il medico può effettuare una comunicazione di rilevamento tempestivo anche senza il consenso del suo paziente. Può infatti compilare il formulario di comunicazione di rilevamento tempestivo, indicando solo le informazioni non coperte dal segreto medico. In caso di dubbio su cosa fare, il medico può contattare l'OAI nel quadro della consulenza finalizzata all’integrazione
Opuscolo 4.12 - Consulenza finalizzata all’integrazione, rilevamento e intervento tempestivo