Gli uffici AI, istituiti all’inizio degli anni 1990 con la 3a revisione AI, trattano i casi sottoposti loro: eseguono il rilevamento tempestivo, stabiliscono e verificano i provvedimenti d’intervento tempestivo, esaminano il diritto alle prestazioni, decidono e accompagnano i provvedimenti d’integrazione o di reintegrazione, determinano il grado d’invalidità e di grande invalidità ed emanano decisioni concernenti le prestazioni concesse. Hanno inoltre il compito d’informare l’opinione pubblica sulle condizioni assicurative.
Gli uffici AI sono istituti cantonali di diritto pubblico. Poiché la loro costituzione è di competenza cantonale, sono organizzati in modo diverso a seconda del Cantone. Oltre agli uffici AI presenti uno per Cantone, vi è anche l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero. L’ufficio AI di un Cantone è competente per gli assicurati che vivono in questo Cantone.
L’Ufficio centrale di compensazione (UCC), che ha sede a Ginevra, è l’organo centrale di esecuzione della Confederazione per quanto riguarda l’AVS, l’AI e le indennità di perdita di guadagno (IPG). Esso gestisce la contabilità di queste assicurazioni sociali come pure i registri centrali e sorveglia il movimento di fondi da e verso le casse di compensazione. È inoltre competente per le richieste di rendita e il versamento delle prestazioni per gli assicurati residenti all’estero.
L’ «Ulteriore sviluppo dell’AI» è la revisione più recente della legge sull’AI. È entrata in vigore il 1.1.2022. Essa si prefigge di attuare ulteriori misure volte a evitare l’insorgere di un’invalidità e a rafforzare l’integrazione, in particolare per i bambini, i giovani e le persone affette da malattie psichiche.
Vedi anche: «Revisioni dell’assicurazione invalidità»