Al termine degli accertamenti, il paziente o il suo rappresentante legale nonché eventuali altre assicurazioni interessate (p. es. cassa pensioni, assicurazioni malattie, infortuni e militare) e la cassa di compensazione competente ricevono dall’ufficio AI un cosiddetto “preavviso”, che li informa sulla decisione che l’AI intende prendere. Il paziente e le altre assicurazioni possono esprimersi sulla decisione prevista entro 30 giorni.
Se nessuno prende posizione, l’ufficio AI emana la sua decisione. Se, invece, l’assicurato o gli altri organi interessati si esprimono su fatti rilevanti contenuti nel preavviso, l’ufficio AI procede eventualmente ad ulteriori accertamenti o prende in considerazione i pareri pervenuti nella sua decisione definitiva.
Contro la decisione può essere interposto ricorso presso il tribunale cantonale delle assicurazioni. Solo la persona assicurata o una persona espressamente autorizzata può farlo.
In qualità di medico curante, Lei non è automaticamente il rappresentante autorizzato del paziente. Se, dopo aver ricevuto il preavviso, desidera presentare una presa di posizione su richiesta del suo paziente, deve fargliela firmare.
In questo caso, il paziente deve informarsi regolarmente sulla situazione della procedura. Se nel frattempo il suo stato di salute è cambiato, deve comunicarlo all’AI, conformemente all’obbligo di informare cui è tenuto nei confronti dell’ufficio AI. Lei può aiutare il Suo paziente a effettuare questa comunicazione ed eventualmente inviare all’ufficio AI anche un rapporto medico aggiornato.
Il paziente in persona o il suo rappresentante legale (p. es. un avvocato) può inoltre interporre ricorso per diniego di giustizia o ritardata giustizia presso il tribunale cantonale delle assicurazioni (nel Cantone in cui ha sede l’ufficio AI). In questo modo, si chiede al tribunale di esigere dall’ufficio AI che si pronunci immediatamente tramite decisione sul diritto alle prestazioni in questione.