Integrazione

L’AI si fonda sul principio «priorità dell’integrazione sulla rendita», in base al quale le persone con danni alla salute devono essere messe in condizione di garantirsi l’esistenza, per quanto possibile, svolgendo un’attività lucrativa nel mercato del lavoro primario. Solo se la capacità al guadagno non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili, si valuta il diritto a una rendita.

I provvedimenti d’integrazione comprendono:

  • I provvedimenti d’intervento tempestivo, che hanno lo scopo di permettere agli assicurati con problemi di salute di rimanere il più possibile capaci al lavoro, di mantenere il posto attuale o di essere integrati in uno nuovo. I principali provvedimenti d’intervento tempestivo sono l’adeguamento del posto di lavoro, i corsi di formazione, il collocamento, l’orientamento professionale, la riabilitazione socioprofessionale i provvedimenti d’occupazione et la consulenza e l’accompagnamento.
  • I provvedimenti di reinserimento, che fungono da preparazione all’esecuzione di provvedimenti professionali affinché questi abbiano buone possibilità di successo. Sono provvedimenti a bassa soglia e possono essere svolti in istituzioni o aziende del mercato di lavoro primario. I principali provvedimenti di reinserimento sono la riabilitazione socioprofessionale e i provvedimenti d’occupazione.
  • La consulenza et l’accompagnamento approfondiscono le prestazioni di consulenza già fornite dall'ufficio AI nell'ambito della gestione, dei casi, e fornisce una consulenza e un accompagnamento continuo al paziente e al suo datore di lavoro.
  • I provvedimenti professionali, che comprendono l’orientamento professionale, la prima formazione professionale, la riformazione professionale, il collocamento, il lavoro a titolo di prova, la fornitura di personale a prestito, l’assegno per il periodo d’introduzione, l’indennità per sopperire all’aumento dei contributi e l’aiuto in capitale.
  • I provvedimenti sanitari (d’integrazione), volti alla cura di infermità congenite e al miglioramento della capacità al guadagno, che sono coperti dall’AI fino al 20° anno di età. Successivamente, l’assunzione delle spese per i provvedimenti sanitari spetta all’assicurazione malattie.
  • I provvedimenti (di integrazione) sanitari servono a curare le infermità congenite e a migliorare la capacità di guadagno. Esiste un diritto per il trattamento delle infermità congenite fino all'età di 20 anni; le misure mediche per l'integrazione possono essere rimborsate dall'AI fino all'età di 25 anni a certe condizioni. Dopo di che, l'assicurazione malattie è responsabile dell'assunzione dei costi delle misure mediche.
  • I mezzi ausiliari, quali ad esempio apparecchi acustici, carrozzelle, scarpe ortopediche, apriporta automatici o dispositivi necessari per poter utilizzare apparecchi.