Comunicazione, preavviso e decisione

La decisione relativa a una prestazione dell'AI viene di solito emanata tramite un preavviso e una decisione. Tuttavia, se le condizioni per l’assegnazione di una prestazione sono manifestamente adempiute e corrispondono alla richiesta dell’assicurato, alcune prestazioni (ad esempio provvedimenti sanitari) possono essere accordate o protratte senza la notificazione di un preavviso o di una decisione. In pratica si parla di "comunicazione" relativa al diritto alle prestazioni.

In tutti gli altri casi, dopo aver svolto tutti gli accertamenti necessari, l’ufficio AI invia un preavviso sulla decisione in materia di prestazioni che intende prendere agli assicurati e alle assicurazioni interessate, che possono consultare gli atti e presentare opposizione contro la decisione prevista entro 30 giorni.

Se l’assicurato non solleva obiezioni e le altre parti non prendono posizione entro il termine stabilito, l’ufficio AI emana la decisione.

Se, invece, l’assicurato o le altre parti contestano il preavviso e formulano obiezioni, l’ufficio AI è tenuto a pronunciarsi in merito e a tenerne conto nella decisione. L’assicurato e le parti che non sono d’accordo con la decisione possono inoltrare ricorso per iscritto entro 30 giorni presso il tribunale delle assicurazioni del Cantone di domicilio dell’assicurato.