L’obiettivo di una rendita d’invalidità (rendita AI) è compensare le conseguenze economiche permanenti dell’invalidità (perdita parziale o totale di reddito) mediante un’adeguata copertura del fabbisogno vitale. Una rendita può essere concessa solo se i provvedimenti d’integrazione non sono stati efficaci o lo sono stati solo in parte. L’importo della rendita AI è stabilito in base al grado d’invalidità e, a partire dall’introduzione del sistema di rendite lineare il 1° gennaio 2022, in base alla quota percentuale di una rendita intera.
Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali seguenti:
Grado d’invalidità | Quota percentuale |
49 % 48 % 47 % 46 % 45 % 44 % 43 % 42 % 41 % 40 % | 47,5 % 45 % 42,5 % 40 % 37,5 % 35 % 32,5 % 30 % 27,5 % 25 % |
Se il grado d’invalidità è inferiore al 40 %, non si ha diritto ad alcuna rendita AI.
Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità.
Se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera.
Quest’ultimo nasce al più presto nel momento in cui l’assicurato è stato incapace al lavoro per almeno il 40 % in media durante un anno senza notevole interruzione e se, alla fine di quell’anno, è incapace al guadagno per il 40% o più.
Secondo le regole della garanzia dei diritti acquisiti, alcune rendite verranno ancora determinate in quarti di rendita in base al vecchio sistema (grado di invalidità di almeno il 40%: quarto di rendita, di almeno il 50%: mezza rendita, di almeno il 60%: tre quarti di rendita, di almeno il 70%: rendita intera) e continuano ad esistere in questa forma (cfr. sistema di rendite lineare).
Esempi per il calcolo della rendita nel sistema di rendite lineare attuale:
Reddito senza invalidità – reddito con invalidità = perdita di guadagno / perdita di guadagno in percento del reddito senza invalidità = grado d’invalidità
Esempio 1 (caso fittizio: Grado d’invalidità tra 40-50%)
Reddito senza invalidità: CHF 38’400.-
Reddito con invalidità: CHF 21'600.-
Perdita di guadagno: CHF 16'800.-
Grado d’invalidità: 43.75% → arrotondato 44%
Diritto alla rendita: 35% di una rendita intera (v. Tabella sopra)
Esempio 2 (caso fittizio: Grado d’invalidità superiore al 50%)
Reddito senza invalidità: CHF 72’900.-
Reddito con invalidità: CHF 35’100.-
Perdita di guadagno: CHF 37’800.-
Grado d’invalidità: 51.85% → arrotondato 52%
Diritto alla rendita: 52% di una rendita intera
Esempio 3 (caso fittizio: Grado d’invalidità maggiore di 70%)
Reddito senza invalidità: CHF 52'000.-
Reddito con invalidità: CHF 10'000.-
Perdita di guadagno: CHF 42’000.-
Grado d’invalidità: 80.77% → arrotondato 81%
Diritto alla rendita: 100% di una rendita intera
Opuscolo 4.04 - Rendite d'invalidità dell'AI
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