L’AI rimborsa le spese di viaggio che gli assicurati devono sostenere per l’esecuzione di provvedimenti di accertamento e d’integrazione da essa disposti, tranne nel caso di fornitura di personale a prestito, di aiuto in capitale, di consulenza et accompagnamento e di assegni per il periodo d’introduzione concessi al datore di lavoro.
L’AI prende a carico solo le spese ritenute adeguate e necessarie, ossia di regola le spese di trasporto con mezzi pubblici se il loro utilizzo è esigibile. Altrimenti, può pagare le spese effettive di trasporto e di viaggio in taxi, auto privata o servizio di trasporto disabili.
Vengono anche rimborsate le spese di trasporto della persona che deve accompagnare il disabile.
Opuscolo 4.05 – Rimborso delle spese di viaggio nell’AI
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