Durante l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione l’AI versa indennità giornaliere destinate a garantire il sostentamento degli assicurati e dei membri della loro famiglia. In determinati casi eccezionali (ad es. nessuna perdita di guadagno dovuta all’invalidità, riscossione di una rendita), l’AI non concede nessuna indennità giornaliera.
L’AI ha un’ indennità giornaliera «ordinaria» e un’ indennità giornaliera «durante la prima formazione professionale» a cui si applicano condizioni e basi di calcolo diversi. Nel caso della prima formazione professionale, il diritto nasce all'inizio della formazione, mentre nel caso degli altri provvedimenti d’integrazione il diritto nasce a partire dai 18 anni.
Le persone senza attività lucrativa ricevono un’indennità per le spese supplementari che devono sostenere per l’assistenza a persone bisognose di cure durante l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione.
Opuscolo 4.02 – Indennità giornaliere dell’AI