Se l’AI ha provveduto al collocamento del paziente presso un datore di lavoro, quest’ultimo può percepire un’indennità per sopperire all’aumento dei contributi nella previdenza professionale obbligatoria e nell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia. L’indennità in questione è concessa se il paziente ridiventa incapace al lavoro a causa della malattia preesistente nell’arco di tre anni e il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi fino all’insorgere della nuova incapacità al lavoro. Le assenze per malattia in questo caso devono durare almeno 15 giorni di incapacità totale di lavoro per anno civile. L’indennità è versata a partire dal 16° giorno.
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