Per «infermità congenite» si intendono le malattie esistenti a nascita avvenuta. La sola predisposizione a una malattia non è considerata infermità congenita. Il momento in cui l’infermità è accertata non ha importanza.
Nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 20 anni, l’AI si fa carico di tutti i provvedimenti sanitari necessari alla cura dell’infermità congenita, a prescindere dalla capacità al guadagno di cui disporranno in futuro. A partire dal compimento del 20° anno di età, il finanziamento dei provvedimenti sanitari spetta all’assicurazione malattie. Le malattie riconosciute come infermità congenite, per le quali sussiste un diritto a prestazioni dell’AI, sono elencate in un’ordinanza.
Ordinanza sulle infermità congenite
Back to list