La base costituzionale dell’assicurazione invalidità è disciplinata dagli articoli 111 e 112 della Costituzione federale vigente. La base legale per la sua attività è la legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI).
L’AI si prefigge di prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità mediante provvedimenti d’integrazione. Se questo risulta impossibile o possibile solo in parte, essa compensa le conseguenze economiche permanenti dell’invalidità mediante un’adeguata copertura del fabbisogno vitale.
Le condizioni per il diritto alle singole prestazioni sono fissate nella LAI e nelle relative ordinanze. Sono di rilievo in particolare:
Ulteriori testi di legge e ordinanze nel contesto dell’AI sono disponibili all’indirizzo https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/iv/grundlagen-gesetze/ai---legislazione.html.
Le lettere circolari e le circolari (direttive) sul disciplinamento della prassi esecutiva sono disponibili ai link seguenti:
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