Se nella fase iniziale di un rapporto di lavoro (periodo d’introduzione) il paziente non è ancora in grado di fornire le prestazioni che ci si potrebbero attendere da lui, o se il suo rendimento non è ancora costante come quello dei dipendenti senza danno alla salute, il datore di lavoro può ricevere un assegno per il periodo d’introduzione per non più di 180 giorni. L’assegno corrisponde al massimo al salario lordo mensile dell’assicurato e non può superare l’importo massimo dell’indennità giornaliera dell’AI. Esso include i contributi sociali del datore di lavoro.
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