I concetti principali dell’assicurazione invalidità

Casse di compensazione

Le casse di compensazione sono parte integrante del sistema svizzero delle assicurazioni sociali. In qualità di organizzazioni pubbliche, esse garantiscono l’accesso alle prestazioni di base della sicurezza sociale a tutta la popolazione svizzera. Si distingue tra casse di compensazione cantonali, professionali e della Confederazione.

Nell’ambito dell’AI, le casse di compensazione svolgono in particolare i compiti seguenti:

  • collaborano nell’accertamento dell’adempimento delle condizioni assicurative;
  • calcolano l’importo delle rendite, delle indennità giornaliere e delle indennità per spese di custodia e d’assistenza;
  • versano le rendite, le indennità giornaliere, le indennità per spese di custodia e d’assistenza e, per gli assicurati maggiorenni, gli assegni per grandi invalidi.

Certificato medico

Con un certificato medico i medici attestano al datore di lavoro del paziente l’entità e la durata della sua incapacità al lavoro. Per i datori di lavoro è importante che il medico rilasci un certificato con una data di scadenza. Questi vi deve indicare, oltre alla percentuale di incapacità al lavoro del paziente, il periodo di validità del certificato.

Vedi «Profilo di integrazione orientato alle risorse (PIR)»

Circolari

Le circolari sono direttive elaborate dall’UFAS per gli uffici AI e i servizi medici regionali allo scopo di garantire l’applicazione uniforme del diritto. Sono vincolanti per i destinatari, ma non per i tribunali.

Collocamento

Gli uffici AI sostengono attivamente i giovani e gli adulti che a causa del loro danno alla salute incontrano difficoltà a mantenere il loro posto di lavoro o di formazione o a trovarne di nuovi. Dispongono infatti di una fitta rete di relazioni con datori di lavoro regionali e possono sostenere gli assicurati in modo competente nella ricerca di un posto di lavoro. Se del caso, una volta riuscito il collocamento, uno specialista dell’ufficio AI può accompagnare il Suo paziente nella fase di introduzione sul posto di lavoro.

Comunicazione

Di regola l’ufficio AI comunica la sua decisione concernente una prestazione AI mediante una decisione scritta. Tuttavia, se le condizioni di diritto sono manifestamente adempiute e corrispondono alla richiesta dell’assicurato, determinate prestazioni (p. es. provvedimenti sanitari) possono essere accordate o protratte senza la notificazione di un preavviso o di una decisione. Nella prassi si parla di «comunicazione» sul diritto a prestazioni. Per motivi di economicità, i requisiti materiali e formali cui deve adempiere una comunicazione sono ridotti. Nella comunicazione scritta l’ufficio AI deve segnalare all’assicurato che, in caso di contestazione, può chiedere la notificazione di una decisione.

Comunicazione = rilevamento tempestivo

Una comunicazione di rilevamento tempestivo mira a far sì che si contatti quanto prima l’AI nel caso in cui una persona sia diventata incapace al lavoro o sia minacciata di esserlo a causa di un danno alla salute. Può concernere anche i minorenni a partire dai 13 anni e i giovani adulti a rischio di invalidità fino al compimento dei 25 anni e che non hanno ancora esercitato un'attività lavorativa. L’obiettivo è consentire all’AI di fornire consulenza il più rapidamente possibile, affinché la persona in questione non perda il posto e/o mantenga la propria capacità al lavoro.  

Se una persona presenta un’incapacità al lavoro ininterrotta, senza che si possa prevedere il momento in cui rientrerà al lavoro, o se esistono segnali di minaccia di inabilità al lavoro, è opportuno procedere a un rilevamento tempestivo. Questi possono essere molteplici per le persone assicurate con disturbi psicologici e possono includere ad esempio un rendimento ridotto, cambiamenti comportamentali o problemi psicosociali.

Sono legittimati ad effettuare la comunicazione:

  • l’assicurato o il suo rappresentante legale;
  • i familiari che vivono in comunione domestica con l’assicurato;
  • il datore di lavoro;
  • i suoi medici curanti e chiropratici;
  • l’assicuratore malattie;
  • l’assicuratore contro gli infortuni e quello d’indennità giornaliera in caso di malattia;
  • gli istituti della previdenza professionale;
  • i servizi sociali e gli uffici del lavoro cantonali;
  • l’assicurazione militare;
  • le compagnie d’assicurazione private;
  • gli organi di coordinamento cantonali che assistono i giovani nell’integrazione professionale

Prima di effettuare la comunicazione, si deve sempre informare la persona interessata. Tuttavia, il medico può effettuare una comunicazione di rilevamento tempestivo anche senza il consenso del suo paziente. Può infatti compilare il formulario di comunicazione di rilevamento tempestivo​​​​​​​, indicando solo le informazioni non coperte dal segreto medico. In caso di dubbio su cosa fare, il medico può contattare l'OAI nel quadro della consulenza finalizzata all’integrazione.

Opuscolo 4.12 - Consulenza finalizzata all’integrazione, rilevamento e intervento tempestivi

Condizioni assicurative

Prima di procedere all’accertamento del diritto alle diverse prestazioni dell’AI si verificano le condizioni assicurative (p. es. durata di contribuzione, domicilio, cittadinanza). A seconda della cittadinanza dell’assicurato e del tipo di prestazione si applicano condizioni assicurative diverse.

Consulenza e accompagnamento

La consulenza e l’accompagnamento duraturi e costanti dei vostri pazienti e dei loro datori di lavoro approfondiscono le prestazioni di consulenza fornite dagli uffici AI nell’ambito della gestione dei casi. Questa prestazione consente agli uffici AI di mantenere contatti vincolanti con il vostro paziente prima, durante e tra i provvedimenti d’integrazione nonché nella fase dell’esame del diritto a una rendita e fino a tre anni dopo lo svolgimento dell’ultimo provvedimento d’integrazione, al fine di poter seguire in modo ottimale il processo d’integrazione.

In singoli casi, se necessario può essere concessa una prestazione di coaching. Una prestazione di coaching può essere indicata quando si tratta di risolvere questioni specifiche in relazione con la formazione, l’attività lucrativa o l’integrazione professionale in generale che richiedono temporaneamente un trattamento più intenso e non possono più essere affrontate nell’ambito della consulenza e dell’accompagnamento.

Consulenza finalizzata all’integrazione

Gli uffici AI offrono consulenza e informazioni generali sull’AI su richiesta degli assicurati, dei datori di lavoro, dei medici curanti et degli attori interessati del settore educativo. Sono di facile accesso e non trattano casi specifici già noti all'ufficio AI, ma mirano a chiarire i passi da compiere e a fornire informazioni sugli obiettivi e i benefici dell'ufficio AI.

Questo permette, da un lato, di evitare comunicazioni e richieste di prestazioni superflue e, dall'altro, di accelerare le comunicazioni e le rechieste di prestazioni appropriate, per avviare più rapidamente l'azione dell'AI e aumentare così le possibilità d’integrazione. 

In questo senso, se un medico è in dubbio sulla necessità o meno di segnalare una situazione all’AI, può contattarla e discuterne in modo anonimo. Va da sé che se le informazioni scambiate nell'ambito della consulenza finalizzata all’integrazione dovessero permettere di identificare la persona assicurata, sarebbe necessaria la sua autorizzazione preventiva.

Consultazione degli atti

Un paziente ha diritto di consultare gli atti che lo riguardano presso l’ufficio AI. Può chiedere di consultarli all’ufficio AI, il quale deve metterli a sua disposizione. Il medico curante, invece, non può avvalersi di questo diritto. Può farsi consegnare gli atti AI dal proprio paziente, se quest’ultimo è d’accordo, o farsi rilasciare una procura in modo da poterli chiedere all’ufficio AI in rappresentanza del paziente.

Se gli atti contengono dati riguardanti la salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi sfavorevolmente sulla salute del paziente, l’ufficio AI può esigere che egli designi un medico incaricato di comunicargli questi dati.

Contributo per l’assistenza

Il contributo per l’assistenza è destinato ai beneficiari di un assegno per grandi invalidi e si prefigge di promuovere la loro autonomia e responsabilità individuale. Queste persone necessitano dell’aiuto permanente di terzi per compiere gli atti ordinari della vita (vestirsi, svestirsi, alzarsi, sedersi, mangiare ecc.). Se vogliono comunque vivere a casa propria, possono – a determinate condizioni – percepire un contributo per l’assistenza grazie al quale possono assumere una persona che fornisca le prestazioni di aiuto necessarie.

Opuscolo 4.14 - Contributo per l'assistenza dell'AI